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[1]Nel caso di ritardo sia nelle partenze che negli arrivi tanto ad Aden che a Suez, non derivante da forza maggiore giustificata, il concessionario incorrera' in una multa di lire cinquanta per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire cento per ogni ora successiva.
[2]Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine da tardivo imbarco delle merci. Omettendosi qualche viaggio non giustificato da causa di forza maggiore, il concessionario, oltre la perdita della corrispondente quota di sovvenzione per viaggio di andata e ritorno, sara' passibile di una multa di lire mille.
[3]La mancanza di piroscafo per qualunque causa non costituira' caso di forza maggiore. Tralasciandosi, senza caso di forza maggiore giustificata, alcuno degli approdi di obbligo nelle corse eseguite, il concessionario sara' passibile di una multa di lire cinquecento.
[4]L'ammontare delle multe sara' ritenuto sulla sovvenzione.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
