Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il concessionario, sara' obbligato a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli ispettori delle poste, e con la riduzione del 50 per cento, parimenti escluso il vitto:
- a)i membri del Parlamento, gli impiegati civili e militari che viaggiano per ragioni di servizio e le loro famiglie;
- b)i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo e gli allievi degli istituti nautici;
- c)in terza classe i condannati civili e militari, tenendoli segregati dagli altri viaggiatori con la relativa scorta. Tale riduzione sara' applicabile pei condannati suddetti che, scontata la pena, ritornassero in patria.
[2]Gli indigenti e marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria, saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso del concessionario.
[3]Le richieste per siffatti trasporti dovranno essere rilasciate nel Regno dall'Amministrazione delle poste, e negli altri scali, di cui all'articolo 1, dai Regi consoli od altre autorita' che saranno designate.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
