Art. 49 (Codice penale militare di guerra) — Reati contro il comandante supremo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il militare, che attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del comandante supremo, e' punito con la morte con degradazione.

[2]In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla meta' a due terzi.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art49 · fonte del testo

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