Art. 243 (Codice penale militare di guerra) — Sospensione del procedimento penale

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[1]Durante lo stato di guerra, e' sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.

[2]La sospensione del procedimento non puo' essere disposta:

[3]1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte;

[4]2° se altra persona e' imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;

[5]3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.

[6]La sospensione e' revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.

[7]Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.

[8]La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 15 aprile 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art243 · fonte del testo

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