Art. 187 (Codice penale militare di guerra) — Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessita' delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

[2]Se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone, si applica la pena di morte con degradazione.

[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorche' appartenenti allo Stato nemico.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art187 · fonte del testo

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