Art. 15 (Codice penale militare di guerra) — Militari di Stati alleati o associati nella guerra

[1]Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.

[2]((Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna)).

Testo vigente dal 3 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002. 5 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Agli effetti delle disposizioni tolto: di questo aggiunto: del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato tolto: s'intende aggiunto: si intende compreso anche lo Stato associato tolto: nella guerra aggiunto: nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art15 · fonte del testo

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