Art. 138 (Codice penale militare di guerra) — Forzata consegna

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[1]Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.

[3]Se il fatto e' commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare e' da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art138 · fonte del testo

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