Art. 273 — Reati commessi all'estero o in corso di navigazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all'estero, salva la disposizione dell'articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui segui' l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato.

[2]Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.

[3]Se piu' sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, e' competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art273 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari