Art. 251 (Codice penale militare di guerra) — Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte

[1]Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione:

[2]1° dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unita', presso cui e' costituito ciascuno dei tribunali suindicati;

[3]2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

[4]La dipendenza e' determinata dalla destinazione, ancorche' temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione.

[5]Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unita' mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare.

[6]La cognizione dei reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di una armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art251 · fonte del testo

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