Art. 190 — Circostanze aggravanti

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[1]Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

[2]1° se la minaccia e' usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

[3]2° se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

[4]3° se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

[5]Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso e' un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 18 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art190 · fonte del testo

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