Art. 711 c.p. — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art711 · fonte del testo

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