Art. 711 c.p. — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999
