Art. 706 c.p. — Commercio clandestino di cose antiche
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →
Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorita', quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994
