Codice penale

Art. 706 c.p. — Commercio clandestino di cose antiche

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorita', quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art706 · fonte del testo

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