Art. 677 c.p. — Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

[2]Alla stessa pena soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

[3]Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1988

    Questione inammissibile
    21 gennaio 1988

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 677 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art677 · fonte del testo

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