Art. 675 c.p. — Collocamento pericoloso di cose

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art675 · fonte del testo

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