Art. 615-quinquies c.p.
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[1]( (( Detenzione, diffusione e installazione abusiva)) di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).
[2]Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, ((abusivamente si procura, detiene,)), produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, ((mette in altro modo a disposizione di altri o installa)) apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2022 al 17 luglio 2024
