Art. 526 c.p. — Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di eta', inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

[2]Vi e' seduzione quando vi e' stata congiunzione carnale.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art526 · fonte del testo

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