Art. 497-bis c.p.
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[1]Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Testo in vigore dal 2 agosto 2005 al 21 aprile 2015
