Art. 492 c.p. — Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982. Leggi il testo vigente →

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 10 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art492 · fonte del testo

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