Codice penale

Art. 468 c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953. Leggi il testo vigente →

[1](Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)

[2]Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

[3]La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art468 · fonte del testo

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