Art. 468 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953. Leggi il testo vigente →
[1](Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti)
[2]Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.
[3]La stessa pena si applica a chi contraffa' altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953
