Art. 461 c.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001. Leggi il testo vigente →
[1](Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
[2]Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001
