Art. 455 c.p. — Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001. Leggi il testo vigente →

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta'.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 settembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art455 · fonte del testo

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