Codice penale

Art. 447 c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art447 · fonte del testo

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