Art. 438 c.p. — Epidemia
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[1]Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni e' punito con l'ergastolo.
[2]Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica la pena di morte.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 9 gennaio 1943
