Codice penale

Art. 434-bis c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]((L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica.

[2]Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

[3]Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena e' diminuita.

[4]E' sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche' di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita' dell'occupazione.)) 329

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 31 ottobre 2022, n. 162

329

- Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - L'introduzione dell'art. 434-bis ha perso efficacia per effetto della modifica dell'art. 5, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art434bis · fonte del testo

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