Art. 432 c.p. — Attentati alla sicurezza dei trasporti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

[3]Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 208/1982

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1982

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari con ordinanza in data 15 maggio 1979, in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione (R.O. n. 470…

    Art. 286 c.p. · Art. 52 cost. · Art. 101 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art432 · fonte del testo

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