Art. 427 c.p. — Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art427 · fonte del testo

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