Codice penale

Art. 389 c.p. — Inosservanza di pene accessorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art389 · fonte del testo

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