Art. 270-bis c.p. — Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

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[1]((Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[2]Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[3]Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

[4]Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego)).

Testo in vigore dal 19 dicembre 2001 al 21 aprile 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 293/2006

    Parametro
    14 luglio 2006

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l'udienza…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 68 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 270-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1980 al 19 dicembre 2001. 7 parole tolte, 75 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chiunque promuove, costituisce, organizza tolto: o dirigeaggiunto: , dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con tolto: fini aggiunto: finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da tolto: quattro a otto anni aggiunto: cinque a dieci anni.

aggiunto: Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

aggiunto: Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art270bis · fonte del testo

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