Art. 237 c.p. — Cauzione di buona condotta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →

[1]La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, ne' superiore a lire ventimila.

[2]In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.

[3]La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un anno, ne' superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 18 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art237 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari