Art. 190 c.p. — Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

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Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4° e 5° del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capo verso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 ottobre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art190 · fonte del testo

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