Art. 74 codice privacy — Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

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I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione ((di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata)). ((2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento)) La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 13 agosto 2010. 20 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di tolto: simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Le aggiunto: diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata. 2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentonotolto: , parimenti, la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o aggiunto: di necessita' di accertamentotolto: . La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art74 · fonte del testo

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