Art. 44 codice privacy — Altri trasferimenti consentiti

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Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

  • a)individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
  • b)individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 22 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art44 · fonte del testo

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