Art. 33 codice privacy — Misure minime

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Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art33 · fonte del testo

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