Art. 25 codice privacy — Divieti di comunicazione e diffusione

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La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:

  • a)in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
  • b)per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art25 · fonte del testo

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