Art. 21 — Divieto di comunicazione e diffusione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 1 gennaio 2004. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
tolto: b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675~art21 · fonte del testo
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