Art. 162-ter codice privacy — Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 19 settembre 2018. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art162ter · fonte del testo
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