Art. 129 codice privacy — Elenchi dei contraenti

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Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformita' alla normativa comunitaria, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art129 · fonte del testo

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