Art. 122 codice privacy — Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente

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Salvo quanto previsto dal comma 2, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato a dall'utente, e' consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalita' e la durata del trattamento.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art122 · fonte del testo

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