Art. 110-bis codice privacy — Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici

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Nell'ambito delle finalita' di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo' essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza

Testo in vigore dal 12 dicembre 2017 al 19 settembre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art110bis · fonte del testo

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