Art. 744 c.p.p. — Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. Leggi il testo vigente →

In nessun caso il ministro di grazia e giustizia puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art744 · fonte del testo

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