Art. 705 c.p.p. — Condizioni per la decisione

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Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione, non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:

  • a)se, per il reato per il quale l'estradizione e' stata domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
  • b)se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
  • c)se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698 comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 705 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2908/2026

    23 gennaio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale per l’estero, ha affermato che, in mancanza di trattato di estradizione con tale Stato richiedente, per la valutazione, da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen., non trova applicazione il regime di prova “semplificato” consacrato nell’art. 16 della Convenzione di Palermo, stipulata il 15 novembre 2000 e recepita con legge 16 marzo 2006, n. 146, posto che tale Convenzione non ha la natura giuridica di un Trattato di estradizione. (Fattispecie relativa ad estradizione processuale passiva richiesta dal Kuwait).

    Art. 705 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 10/2012

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 705 del codice di procedura penale e dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l'estradizione. Identica questione è già stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 274 del 2011, in quanto l'intervento richiesto sarebbe dovuto consistere, secondo la prospettazione di quel rimettente, nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE: ed anche nella presente questione, il risultato della invocata pronuncia additiva determinerebbe «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria».

    Art. 705 c.p.p. · Art. 40 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 274/2011

    Questione inammissibile
    21 ottobre 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; ai «principi comunitari» di non discriminazione di cui all'art. 12 (ora 18 TFUE) del Trattato, di uniformità di trattamento dei cittadini europei di cui all'art. 17 del Trattato e del diritto di stabilimento riconosciuto dall'art. 18 ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una riserva analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la procedura sia attivata tra Stati membri dell'Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stesso territorio, «stabilmente inserito in Italia». Il giudice rimettente, infatti, pur invocando nella sostanza l'applicabilità all'estradizione dello speciale motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, omette del tutto di specificare sia la data della decisione definitiva dell'autorità giudiziaria straniera che irrogava la pena per l'esecuzione della quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il tempus commissi delicti (nel corso del 1999) e la data della sentenza della Corte di appello impugnata. Tali carenze nella descrizione della fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, precludono il necessario controllo in punto di rilevanza della questione, determinandone la manifesta inammissibilità. - In ordine all'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie quale impedimento al controllo di rilevanza della questione e conseguente causa di manifesta inammissibilità di quest'ultima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.

    Art. 705 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art705 · fonte del testo

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