Art. 549 c.p.p. — (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica) 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili

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Nel procedimento davanti al pretore, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 280/1994

    Questione infondata
    6 luglio 1994

    La disposizione, secondo cui anche nel processo pretorile è preclusa, per tardività, una volta superata la fase dell'accertamento della costituzione delle parti, l'eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione pure nel caso in cui detta incompetenza consegua alla contestazione suppletiva di reato connesso nel corso del dibattimento, non è irrazionale in riferimento alle diverse regole di competenza dettate dal legislatore nell'ipotesi in cui il reato connesso sia già menzionato nel decreto di citazione a giudizio. Essendosi infatti in presenza di una oggettiva diversità di situazioni, in ragione dello stadio processuale in cui il reato connesso emerga e venga contestato all'imputato, il legislatore, nell'ambito della sua sfera di discrezionalità, ha ritenuto non irragionevolmente di trarre una diversa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale, degli artt. 549 e 21, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 549 c.p.p. · Art. 21 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 315/1991

    Questione infondata
    5 luglio 1991

    Riuniti i giudizi, a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta…

    Art. 446 c.p.p. · Art. 549 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 208/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    Al giudice remittente non è consentito di prospettare la questione estendendola, in forma meramente ipotetica, sia pure in via subordinata, a disposizioni diverse (nella specie artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, cod. proc. pen.) dall'unica norma (nella specie art. 563, quarto comma, stesso codice) che egli ritenga, nel caso, di dovere applicare. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione).

    Art. 446 c.p.p. · Art. 549 c.p.p. · Art. 563 c.p.p. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art549 · fonte del testo

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