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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2019 al 1 gennaio 2020. 274 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare e' disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne da' contestualmente comunicazione ai difensori. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta' di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine puo' essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessita' del procedimento e del numero delle intercettazioni. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere al giudice, con le modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 161

    Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art268ter · fonte del testo

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