Art. 268-quater c.p.p.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161.
Abrogato dal 1 gennaio 2020
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Articolo abrogato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161.
Abrogato dal 1 gennaio 2020
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7 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2019 al 1 gennaio 2020. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione. A tal fine puo' procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 30 dicembre 2019, n. 161
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020". Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art268quater · fonte del testo
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