Art. 801 c.p.c. — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
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Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e' attribuita efficacia nel Regno a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996
