Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1996. 191 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nel Regno della sentenza straniera quando accerta:
tolto: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
tolto: 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a compatire;
tolto: 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
tolto: 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata;
tolto: 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
tolto: 6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
tolto: 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
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tolto: Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218