Codice di procedura civile

Art. 765 c.p.c. — Ufficiale procedente

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[1]La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

[2]Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

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