Codice di procedura civile

Art. 762 c.p.c. — Termine

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[1]I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

[2]Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

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