Codice di procedura civile

Art. 754 c.p.c. — Apposizione d'ufficio

[1]L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

  • 1)se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo;
  • 2)se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
  • 3)se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

[2]La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

[3]Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art754 · fonte del testo

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