Art. 758 c.p.c. — Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

[2]Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art758 · fonte del testo

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